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Green Pass – Istruzioni per l’uso

GREEN PASS: Istruzioni per l’uso

Il Green Pass è obbligatorio per TUTTI gli ambienti al chiuso;

Se invece desideri fruire esclusivamente delle zone esterne (Piscine esterne e solarium, campi di Padel, Tennis, Calcetto, B. Volley, B. Tennis), potrai compilare una specifica AUTOCERTIFICAZIONE che ti permetterà di accedere solo in quelle aree, fermo restando l’IMPOSSIBILITA’ di accedere agli spogliatoi.
Attenzione: la mascherina rimane obbligatoria, indipendentemente dal Green Pass, per tutti gli ambienti al chiuso.

Piccolo decalogo per i nostri abbonati:

1) CHE COS’E’ LA CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19 – “GREEN PASS”?
E’ una Certificazione in formato digitale e stampabile, emessa dalla piattaforma nazionale del Ministero della Salute, che contiene un QR Code per verificarne autenticità e validità. Permette di accedere a eventi, strutture e altri luoghi pubblici in Italia e facilita gli spostamenti in Europa. In generale, la certificazione serve ad agevolare la libera circolazione in sicurezza dei cittadini in Italia-Unione europea durante la pandemia di COVID-19.

2) DA QUANDO IL “GREEN PASS” SARA’ OBBLIGATORIO PER ACCEDERE, TRA GLI ALTRI, AD EVENTI E COMPETIZIONI SPORTIVE, PISCINE, PALESTRE AL CHIUSO?
Dal 6 agosto 2021

3) CHE VALIDITA’ HA LA CERTIFICAZIONE “GREEN PASS”?
In caso di vaccinazione: la prima dose dei vaccini ha validità fino alla dose successiva, la seconda dose (o dose unica) ha validità 270 giorni (circa 9 mesi).
Nei casi di tampone la Certificazione ha validità 48 ore dall’ora di prelievo.
Nei casi di guarigione da Covid-19 la Certificazione ha validità 180 giorni (6 mesi).

4) CHI È ESENTATO DALL’OBBLIGO “GREEN PASS”?
La Certificazione verde COVID-19 non è richiesta ai bambini sotto i 12 anni, ed ai soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica*.

5) I BAMBINI SONO ESONERATI DALLA CERTIFICAZIONE “GREEN PASS” PER ACCEDERE AD ESEMPIO A CENTRI EDUCATIVI, CENTRI ESTIVI?
Esclusivamente i bambini sotto i 12 anni;

6) ANCHE PER ACCEDERE IN PISCINA SERVE IL CERTIFICATO “GREEN PASS”?
Sì, è obbligatorio per piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso. Se le stesse attività si tengono all’aperto (es. ingresso alle aree esterne), il “Green Pass” non serve.

7) I GENITORI DI BAMBINI SOTTO I 12 ANNI POSSONO ENTRARE NELL’IMPIANTO PER ACCOMPAGNARE I FIGLI (ad esempio negli spogliatoi)?
Solo se dotati di “Green Pass” obbligatorio per accedere all’impianto ed alle aree interne al chiuso.

8) GLI ATLETI AGONISTI SONO ESONERATI DALLA CERTIFICAZIONE “GREEN PASS”?
Solo i minori 12 anni.

9) POSSO CONTINUARE A PRENOTARE, AD EFFETTUARE ISCRIZIONI E PAGAMENTI SENZA GREEN PASS?
Si, per operazioni di gestione dell’abbonamento (iscrizioni, rinnovi) e di ingressi si potrà accedere alla zona reception per il tempo strettamente necessario ad espletare le operazioni suddette.

10) COME VENGONO VERIFICATI I DATI IN INGRESSO DEL GREEN PASS?
La verifica dell’autenticità del certificato è effettuata dagli operatori autorizzati tramite l’app VerificaC19, nel rispetto della privacy.
Non vengono memorizzate informazioni personali sul dispositivo del verificatore https://www.dgc.gov.it/web/app.html


* Come da Circolare del Ministero della Salute del 4 agosto 2021 sulle Certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-COVID-19:
Le disposizioni della presente circolare si applicano esclusivamente al fine di consentire l’accesso ai servizi e attività di cui al comma 1, art. 3 del DECRETO-LEGGE 23 luglio 2021, n 105, ai soggetti che per condizione medica non possono ricevere o completare la vaccinazione per ottenere una certificazione verde COVID-19;

Certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti SARS-COV-2
La certificazione di esenzione alla vaccinazione anti SARS-COV-2 (di seguito “certificazione”) viene rilasciata nel caso in cui la vaccinazione stessa venga omessa o differita per la presenza di specifiche condizioni cliniche documentate, che la controindichino in maniera permanente o temporanea.

Modalità di rilascio delle Certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-SARS-CoV-2
Fino al 30 settembre 2021, salvo ulteriori disposizioni, le certificazioni potranno essere rilasciate direttamente dai medici vaccinatori dei Servizi vaccinali delle Aziende ed Enti dei Servizi Sanitari Regionali o dai Medici di Medicina Generale o Pediatri di Libera Scelta dell’assistito che operano nell’ambito della campagna di vaccinazione anti-SARS-CoV-2 nazionale. La certificazione deve essere rilasciata a titolo gratuito, avendo cura di archiviare la documentazione clinica relativa, anche digitalmente, attraverso i servizi informativi vaccinali regionali con modalità definite dalle singole Regioni/PA, anche per il monitoraggio delle stesse.
Le certificazioni dovranno contenere:
‒ i dati identificativi del soggetto interessato (nome, cognome, data di nascita);
‒ la dicitura: “soggetto esente alla vaccinazione anti SARS-CoV-2. Certificazione valida per consentire l’accesso ai servizi e attività di cui al comma 1, art. 3 del DECRETO-LEGGE 23 luglio 2021, n 105;
‒ la data di fine di validità della certificazione, utilizzando la seguente dicitura “certificazione valida fino al _________” (indicare la data, al massimo fino al 30 settembre 2021);
‒ Dati relativi al Servizio vaccinale della Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale in cui opera come vaccinatore COVID-19 (denominazione del Servizio – Regione);
‒ Timbro e firma del medico certificatore (anche digitale);
‒ Numero di iscrizione all’ordine o codice fiscale del medico certificatore.

I certificati non possono contenere altri dati sensibili del soggetto interessato (es. motivazione clinica della esenzione).
Per il rilascio di tali certificazioni potranno essere utilizzate anche le piattaforme regionali già preposte al rilascio di certificati vaccinali e di inidoneità alla vaccinazione.


Riferimento normativo:
D.L. n.105 del 23.07.2021 e altre norme vigenti sul tema “Certificazione verde Covid-19” (c.d. Green Pass).
Per tutte le info governative – Ministero della Salute – si consiglia di consultare la seguente fonte https://www.dgc.gov.it/web/ 

CIRCOLARE del Ministero della Salute del 04/08/2021 su Certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-COVID-19 http://www.normativasanitaria.it/jsp/dettaglio.jsp?id=82047

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